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- Statuto
Lo Statuto dell'Associazione
- Articolo 1: Denominazione e sede
- 1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata «Una Strada» con sede in via Grimani, 10 - 12 nel Comune di Venezia.
- 2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS"
- Articolo 2: Finalità
- 1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di beneficenza e solidarietà sociale.
- 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 3. L'associazione opera promuovendo attività a sostegno di progetti d'intervento e di aiuti umanitari per minori in condizioni di svantaggio; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con altre organizzazioni di beneficenza e assistenza.
- 4. In particolare l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:
sostenere bambini bisognosi, orfani e abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, etnia o religione di appartenenza;
contribuire alla realizzazione di strutture per l'istruzione e/o centri di accoglienza e di assistenza per i minori;
favorire la formazione dei minori valorizzando le loro potenzialità e abilità nel rispetto del contesto sociale e culturale del paese di origine.
- 5. A tal fine l'Associazione promuove:
il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, disponibili a contribuire alle finalità che l'associazione stessa si pone;
la realizzazione di corsi di formazione e di educazione interculturale rivolti alla scuola dell'obbligo, prevalentemente nel comune e nella provincia di Venezia, allo scopo di favorire l'integrazione scolastica e valorizzare le culture "familiari" d'origine, come scambio e arricchimento per la società nel suo insieme;
attività e iniziative che, a fronte di una sempre maggior presenza di diverse etnie nella regione, favoriscano la conoscenza e comunicazione reciproca, la diffusione dei valori di uguaglianza e solidarietà nel rispetto delle persone e delle identità culturali;
iniziative di adozione a distanza che permettano a bambini bisognosi orfani e abbandonati di frequentare la scuola, curarsi e crescere nel proprio Paese con la propria gente.
- 6. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
- Articolo 3: Soci
- 1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.
- 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3. Ci sono due categorie di soci:
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e si impegnano nelle attività organizzate dall'associazione).
- 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
- Articolo 4: Diritti e doveri dei soci
- 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
- 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- Articolo 5: Recesso ed esclusione del socio
- 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
- Articolo 6: Organi sociali
- 1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Comitato di controllo.
- 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
- Articolo 7: Assemblea
- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- Articolo 8: Compiti dell'Assemblea
- 1. L'assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Comitato di controllo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Articolo 9: Validità Assemblee
- 1.L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2.Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
- 3.Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 4.L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Articolo 10: Verbalizzazione
- 1.Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- 2.Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
- Articolo 11: Consiglio direttivo
- 1.Il consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri componenti; essi durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- 2.Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 3.Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- 4.Il Consiglio elegge tra i suoi membri, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire incarichi per determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.
- Articolo 12: Presidente
- 1.Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- Articolo 13: Comitato di controllo
- 1. Il comitato di controllo é costituito da tre componenti effettivi più un supplente, eletti dall'assemblea ordinaria tra i propri componenti; essi durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- 2. Il comitato di controllo ha il compito di verificare il rispetto delle leggi, dello statuto e dei fini associativi, di verificare la regolarità di: amministrazione, contabilità e rendiconti.
- 3. Il comitato di controllo agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto.
- 4. Il comitato di controllo relaziona all'assemblea in occasione della presentazione del rendiconto annuale.
- Articolo 14: Risorse economiche
- 1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- 2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- Articolo 15: Rendiconto economico-finanziario
- 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- Articolo 16: Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
- 2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Articolo 20: presidente dei comitato esecutivo
- 1. L'associazione è tenuta ai seguenti divieti e obblighi:
- obbligo all'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "ONLUS;
- obbligo all'esclusivo perseguimento di finalità di beneficenza e solidarietà sociale;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 2.Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.