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Lo Statuto dell'Associazione

statuto
Articolo 1: Denominazione e sede
1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata «Una Strada» con sede in via Grimani, 10 - 12 nel Comune di Venezia.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS"
Articolo 2: Finalità
1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di beneficenza e solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione opera promuovendo attività a sostegno di progetti d'intervento e di aiuti umanitari per minori in condizioni di svantaggio; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con altre organizzazioni di beneficenza e assistenza.
4. In particolare l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:
sostenere bambini bisognosi, orfani e abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, etnia o religione di appartenenza;
contribuire alla realizzazione di strutture per l'istruzione e/o centri di accoglienza e di assistenza per i minori;
favorire la formazione dei minori valorizzando le loro potenzialità e abilità nel rispetto del contesto sociale e culturale del paese di origine.
5. A tal fine l'Associazione promuove:
il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, disponibili a contribuire alle finalità che l'associazione stessa si pone;
la realizzazione di corsi di formazione e di educazione interculturale rivolti alla scuola dell'obbligo, prevalentemente nel comune e nella provincia di Venezia, allo scopo di favorire l'integrazione scolastica e valorizzare le culture "familiari" d'origine, come scambio e arricchimento per la società nel suo insieme;
attività e iniziative che, a fronte di una sempre maggior presenza di diverse etnie nella regione, favoriscano la conoscenza e comunicazione reciproca, la diffusione dei valori di uguaglianza e solidarietà nel rispetto delle persone e delle identità culturali;
iniziative di adozione a distanza che permettano a bambini bisognosi orfani e abbandonati di frequentare la scuola, curarsi e crescere nel proprio Paese con la propria gente.
6. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Articolo 3: Soci
1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono due categorie di soci:
- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e si impegnano nelle attività organizzate dall'associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Articolo 4: Diritti e doveri dei soci
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Articolo 5: Recesso ed esclusione del socio
1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
Articolo 6: Organi sociali
1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Comitato di controllo.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 7: Assemblea
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 8: Compiti dell'Assemblea
1. L'assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Comitato di controllo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9: Validità Assemblee
1.L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2.Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3.Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4.L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Articolo 10: Verbalizzazione
1.Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2.Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Articolo 11: Consiglio direttivo
1.Il consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri componenti; essi durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2.Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3.Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4.Il Consiglio elegge tra i suoi membri, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire incarichi per determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.
Articolo 12: Presidente
1.Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Articolo 13: Comitato di controllo
1. Il comitato di controllo é costituito da tre componenti effettivi più un supplente, eletti dall'assemblea ordinaria tra i propri componenti; essi durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. Il comitato di controllo ha il compito di verificare il rispetto delle leggi, dello statuto e dei fini associativi, di verificare la regolarità di: amministrazione, contabilità e rendiconti.
3. Il comitato di controllo agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto.
4. Il comitato di controllo relaziona all'assemblea in occasione della presentazione del rendiconto annuale.
Articolo 14: Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 15: Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Articolo 16: Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 20: presidente dei comitato esecutivo
1. L'associazione è tenuta ai seguenti divieti e obblighi:
- obbligo all'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "ONLUS; - obbligo all'esclusivo perseguimento di finalità di beneficenza e solidarietà sociale;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2.Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


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